La Commissione Europea ha deciso di archiviare 7 procedure di infrazione nei confronti dell’Italia. Così, si riduce a novanta il numero delle procedure d’infrazione nei confronti del nostro Paese, di cui sessantotto per violazione del diritto dell’Unione Europea e ventidue per mancato recepimento delle direttive, tra cui quella relativa all’ambiente.
È su quest’ultimo punto che concentreremo, ora, la nostra attenzione.
Le direttive dell’UE e quella sull’ambiente
Preliminarmente, si premette che una direttiva dell’Unione è una fonte del diritto dotata di efficacia vincolante, così definita:
«La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»
In parole povere, la direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenerlo.
La direttiva 35/2004 ha disciplinato la materia del danno ambientale, un tema molto caro all’Unione Europea, che fin dai suoi albori (trattato di Maastricht, 1992 n.d.r.), si è prefissata come obiettivo comunitario quello di tutelare l’ambiente attraverso principi in materia ambientale, quali il principio di collaborazione, il principio di prevenzione ed il principio di sviluppo sostenibile. Gli espedienti adottati a tutela dell’ambiente sono principalmente due: il command and controll – con cui sono stati posti obblighi, autorizzazioni, divieti e standar da rispettare – e gli strumenti di mercato – ossia tassazione sui rifuti, ‘carbon tax‘ sulle emissioni e scambio delle quote di emissione.
A livello comunitario, il criterio è quello del “chi inquina paga“, che prevede che chi provoca un danno o anche solo un rischio di danno è ritenuto responsabile. Il dannoall’ambiente è definito come mutamento negativo che investe le specie, l’habitat naturale, le acque ed il terreno. Il risarcimento, però, non deve essere di natura patrimoniale ma di natura riparatoria.
L’Italia e l’ambiente
Con la legge 166/2009 il legislatore italiano aveva previsto misure di riparazione di tipo patrimoniale, di modo che le imprese che causavano un danno ambientale potevano semplicemente indennizzare lo Stato per i danni provocati, senza ristorare il territorio. Ciò ha fatto sì che l’UE procedesse in direzione di una sanzione a carico dell’Italia, dato che la legge disattendeva i criteri comunitari, dianzi accennati.
La grande domanda che sottende il discorso è: perché l’Italia ha attutato la direttiva del 2004 solo nel 2013, andando incontro consapevolmente alla procedura d’infrazione che si è conclusa nel 2014? O meglio, perché il legislatore italiano non ha ritenuto impellente la necessità di adeguare la propria disciplina in materia, piuttosto scarna, rispetto a quella comunitaria?
Come al solito si tratta di una vicenda tutta italiana.
I trattati firmati dall’Italia
Per concludere, si citano i più importanti trattati sul clima cui l’Italia ha aderito, riportando integralmente dal sito web di Legambiente ciò che segue:
“La prima conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano ci fu nel 1972 a Stoccolma dove 133 Capi di Stato si riunirono per discutere di problemi ambientali. Per la prima volta venne stilata una dichiarazione che affermava la necessità di un azione comune internazionale per risolvere i problemi ambientali determinati dall’azione dell’uomo. Si stabili che era necessario dare più importanza alle energie rinnovabili e sfruttare in maniera lungimirante le risorse non rinnovabili.
La Dichiarazione di Stoccolma fu firmata con il consenso sia dei paesi industrializzati che di quelli in via di sviluppo e fu una tappa fondamentale della politica internazionale per l’inizio dell’attuazione del progetto dello sviluppo sostenibile che verrà effettivamente avviato con il Rapporto Bruntland del 1987.
Venne redatto anche un piano d’azione con 109 raccomandazioni per difendere l’ambiente.
In seguito alla Conferenza nacquero l’UNEP, il programma per l’ambiente dell’ONU, e l’Earthwatch, un sistema di osservazione della Terra oggi integrato nell’UNEP.
1992 – Rio de Janeiro – Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED)
Il “Summit della Terra”, a cui presero parte 154 nazioni. Si concluse con la stesura della Convezione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, (UNFCCC). L’obiettivo del trattato era quello di ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera e la stabilizzazione, entro il 2000, rispetto ai livelli del 1990. La Convenzione entrò in vigore nel 1994 senza alcun vincolo per i singoli Paesi e prevedeva una serie di protocolli che, nel tempo, avrebbero introdotto limiti obbligatori alle emissioni di CO2. Dal 1994 le delegazioni decisero di incontrarsi annualmente nella Conferenza delle Parti (COP).
1995 – Berlino – COP-1
Dal primo incontro della Conferenza delle Parti emersero serie preoccupazioni sull’efficacia delle misure elaborate dai singoli Stati per mantenere gli impegni della Convenzione Quadro. Risultato del summit fu il Mandato di Berlino che fissava una fase di ricerca, della durata di due anni, per negoziare Stato per Stato una serie di azioni adeguate.
1996 – Ginevra – COP-2
1997 – Kyoto – COP-3
Il Protocollo di Kyoto fu adottato al termine di negoziati gran parte dei Paesi industrializzati e diversi Stati con economie di transizione accettarono riduzioni legalmente vincolanti delle emissioni di gas serra, comprese mediamente tra il 6 e l’8 per cento rispetto ai livelli del 1990, da realizzare tra il 2008 e il 2012.
2000 – L’Aja – COP-6 uscita degli Stati Uniti dal Protocollo di Kyoto
2001 – Bonn – COP-6 Bis
A Bonn fu decisa l’applicazione dei Meccanismi flessibili, venne stabilito un credito per le attività che contribuiscono all’abbattimento del carbonio presente nell’atmosfera e fu definita una serie di finanziamenti per agevolare le nazioni in via di sviluppo a ridurre le emissioni di CO2.
2001 – Marrakesh – COP-7
2002 – Johannesburg, Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. Lo scopo del Vertice fu quello di verificare l’attuazione dei principi sottoscritti a Rio. Prima del Vertice ci sono stati 4 incontri preparatori a livello internazionale nei quali sono stati diffusi i principi guida relativi allo sviluppo sostenibile.
Durante il Vertice furono sottoscritti: una Dichiarazione Politica e un Piano d’Azione attraverso i quali si rinnovava la volontà di raggiungere gli obbiettivi fissati a Rio e furono fissati obbiettivi e programmi che, nei successivi 15 anni, avrebbero guidato il pianeta verso lo sviluppo sostenibile.
Il Vertice di Johannesburg è stato molto importante poiché per la prima volta si è messa la questione del sottosviluppo al centro della discussione.
2003 – Milano – COP-9
2005 – Montreal – COP-11
Il summit si chiuse con un accordo che puntava a ridefinire gli obiettivi vincolanti in vista della scadenza, nel 2012, del Protocollo di Kyoto. Le 157 delegazioni approvarono un piano di consolidamento del CDM, ovvero dei meccanismi di sviluppo pulito, che avrebbero consentito alle nazioni più sviluppate di eseguire progetti di riduzione delle emissioni nei Paesi in via di Sviluppo.
2006 – Nairobi – COP-12
2007 – Bali – COP-13
Venne definita la “Road Map” che prevedeva meccanismi per agevolare il trasferimento di tecnologie per lo sviluppo di energia pulita dai Paesi più ricchi a quelli emergenti
2008 – Poznan – COP-14
La conferenza si è chiusa con un accordo per finanziare un fondo da destinare ai Paesi più poveri per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici.
2009 – Copenhagen – COP-15
La conferenza, a dispetto delle aspettative della vigilia, si è chiusa con un accordo interlocutorio messo a punto da Stati Uniti e Cina, con il contributo di India, Brasile e Sud Africa, sostanzialmente accettato dall’Unione Europea. L’accordo di Copenhagen prevede di contenere di due gradi centigradi l’aumento della temperatura media del Pianeta e un impegno finanziario (30 miliardi di dollari l’anno tra il 2010 e il 2012 e 100 miliardi di dollari a partire dal 2020) da parte dei Paesi industrializzati nei confronti delle nazioni più povere al fine di incrementare l’adozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei gas serra. L’intesa non è però stata adattata dall’assemblea dell’Unfcc e, di conseguenza, non è vincolante, né operativa.”
Samuele De Giorgio
Fonti: I
Fonti media